IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 1620 del 28
marzo 1994;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le cifre 8),  11)  e  15)  del  comma  1  dell'articolo  2  del
regolamento  di esecuzione dell'articolo 27 della legge provinciale 8
novembre 1973, n. 87, emanato con decreto del Presidente della giunta
provinciale 10 agosto 1976, n. 43 di seguito  denominato  regolamento
di esecuzione sono cosi' sostituite:
   "8)  completare  o  modificare,  se necessario, e sentite le ditte
costruttrici, le istruzioni per la manutenzione e comunicare al  capo
servizio,  se del caso anche per iscritto, le modalita' relative alla
loro attuazione;
   11)   depositare,   nella   sede    dell'impianto    ed    inviare
contestualmente  all'Ufficio  trasporti  funiviari, copia del verbale
delle  prove  annuali,  di  riapertura  e  straordinarie   effettuate
sull'impianto, contenente in particolare le prescrizioni impartite al
concessionario ed al capo servizio relative ai lavori da effettuare e
le  disposizioni  di  esercizio  da  seguire  al fine di garantire la
sicurezza  e  la  regolarita'  dell'esercizio  ed  accertare   infine
l'ottemporanza a quanto prescritto;
   15) accertare la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e
quella delle teste fuse all'estremita' delle funi e controfirmare gli
appositi verbali delle relative operazioni;".